Forse qualcosa si sta muovendo nella giusta direzione...
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art.[...]
Ordina:
Art. 1.
1. L'affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte
dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro responsabilita'
secondo le norme vigenti, deve tener conto della natura di esseri
senzienti degli animali, applicando i requisiti di cui al comma 2
anche alle procedure di cui agli articoli 55 e 56 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. I Comuni, ai fini dell'attuazione del comma 1, quali livelli
essenziali di tutela e benessere degli animali sono tenuti ad
assicurare:
a) la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione
nell'anagrafe canina a nome del Comune di ritrovamento e la
sterilizzazione entro il termine di sessanta giorni e, comunque,
sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi
del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio o di medici veterinari liberi professionisti
convenzionati;
b) evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti
su lunga distanza che comunque devono essere effettuati nel rispetto
del regolamento (CE) 1/2005 e del decreto legislativo 25 luglio 2007,
n. 151;
c) il possesso da parte della struttura individuata di requisiti
strutturali e condizioni di mantenimento almeno non inferiori a
quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del
territorio di provenienza dei cani;
d) il possesso da parte della struttura individuata
dell'autorizzazione sanitaria e la presenza di un medico veterinario
libero professionista come responsabile sanitario;
e) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi
eventuali moduli contigui alla struttura, non deve avere una
capacita' superiore o superare le duecento unita' di animali;
f) la capacita' di restituzione dell'animale al proprietario che
ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle
procedure e delle modalita' per assicurare tale restituzione;
g) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, deve
prevedere l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni
riconosciute in conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o
enti morali aventi come finalita' la protezione degli animali, al
fine di favorire l'adozione dei cani;
h) garantire attivita' che aumentino l'adottabilita' dei cani e
l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana,
di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno.
L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all'azienda
sanitaria locale competente per il territorio di ritrovamento e di
arrivo degli animali e deve essere esposto in modo ben visibile
tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura;
i) implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare
l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo
pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito
internet.
3. I Comuni in sede di bando di gara o di convenzione e di
valutazione delle offerte economiche devono prevedere principi di
prelazione a favore delle strutture che:
a) comportino minimi spostamenti degli animali preferendo ove
possibile strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;
b) si avvalgono di servizi prestati da associazioni riconosciute
in conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali
aventi come finalita' la protezione degli animali;
c) siano gestite da associazioni riconosciute in conformita' alla
vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come
finalita' la protezione degli animali.
4. Il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul
proprio territorio e collocati in strutture site in altri Comuni ed
in altre regioni di provenienza e deve:
a) informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario
dell'azienda sanitaria locale competente per territorio della
struttura individuata;
b) effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e
benessere dei propri animali non meno di una volta l'anno;
c) dare comunicazione dei risultati ottenuti e dello stato di
salute e benessere degli animali al Consiglio comunale anche nel
Rendiconto della gestione.
5. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente
per territorio sulla struttura individuata resta comunque
responsabile della vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni
igienico sanitarie e di benessere degli animali e sulle azioni di
prevenzione e di profilassi effettuate.
I cani, non ancora sterilizzati all'entrata in vigore della
presente ordinanza, presenti in strutture convenzionate con i Comuni,
devono essere sottoposti all'intervento di sterilizzazione entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza a cura
del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale
territorialmente competente o di medici veterinari liberi
professionisti convenzionati, con spese a carico dei Comuni
proprietari dei cani.
1. Il Prefetto esercita potere di vigilanza sull'applicazione della
presente ordinanza e ha facolta' di esercitare potere sostitutivo nei
confronti dei Comuni inadempienti ai sensi della presente ordinanza.
2. La presente ordinanza ha efficacia per ventiquattro mesi a
decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 16 luglio 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro responsabilita'
secondo le norme vigenti, deve tener conto della natura di esseri
senzienti degli animali, applicando i requisiti di cui al comma 2
anche alle procedure di cui agli articoli 55 e 56 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. I Comuni, ai fini dell'attuazione del comma 1, quali livelli
essenziali di tutela e benessere degli animali sono tenuti ad
assicurare:
a) la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione
nell'anagrafe canina a nome del Comune di ritrovamento e la
sterilizzazione entro il termine di sessanta giorni e, comunque,
sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi
del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio o di medici veterinari liberi professionisti
convenzionati;
b) evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti
su lunga distanza che comunque devono essere effettuati nel rispetto
del regolamento (CE) 1/2005 e del decreto legislativo 25 luglio 2007,
n. 151;
c) il possesso da parte della struttura individuata di requisiti
strutturali e condizioni di mantenimento almeno non inferiori a
quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del
territorio di provenienza dei cani;
d) il possesso da parte della struttura individuata
dell'autorizzazione sanitaria e la presenza di un medico veterinario
libero professionista come responsabile sanitario;
e) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi
eventuali moduli contigui alla struttura, non deve avere una
capacita' superiore o superare le duecento unita' di animali;
f) la capacita' di restituzione dell'animale al proprietario che
ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle
procedure e delle modalita' per assicurare tale restituzione;
g) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, deve
prevedere l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni
riconosciute in conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o
enti morali aventi come finalita' la protezione degli animali, al
fine di favorire l'adozione dei cani;
h) garantire attivita' che aumentino l'adottabilita' dei cani e
l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana,
di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno.
L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all'azienda
sanitaria locale competente per il territorio di ritrovamento e di
arrivo degli animali e deve essere esposto in modo ben visibile
tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura;
i) implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare
l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo
pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito
internet.
3. I Comuni in sede di bando di gara o di convenzione e di
valutazione delle offerte economiche devono prevedere principi di
prelazione a favore delle strutture che:
a) comportino minimi spostamenti degli animali preferendo ove
possibile strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;
b) si avvalgono di servizi prestati da associazioni riconosciute
in conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali
aventi come finalita' la protezione degli animali;
c) siano gestite da associazioni riconosciute in conformita' alla
vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come
finalita' la protezione degli animali.
4. Il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul
proprio territorio e collocati in strutture site in altri Comuni ed
in altre regioni di provenienza e deve:
a) informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario
dell'azienda sanitaria locale competente per territorio della
struttura individuata;
b) effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e
benessere dei propri animali non meno di una volta l'anno;
c) dare comunicazione dei risultati ottenuti e dello stato di
salute e benessere degli animali al Consiglio comunale anche nel
Rendiconto della gestione.
5. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente
per territorio sulla struttura individuata resta comunque
responsabile della vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni
igienico sanitarie e di benessere degli animali e sulle azioni di
prevenzione e di profilassi effettuate.
Art. 2.
I cani, non ancora sterilizzati all'entrata in vigore della
presente ordinanza, presenti in strutture convenzionate con i Comuni,
devono essere sottoposti all'intervento di sterilizzazione entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza a cura
del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale
territorialmente competente o di medici veterinari liberi
professionisti convenzionati, con spese a carico dei Comuni
proprietari dei cani.
Art. 3.
1. Il Prefetto esercita potere di vigilanza sull'applicazione della
presente ordinanza e ha facolta' di esercitare potere sostitutivo nei
confronti dei Comuni inadempienti ai sensi della presente ordinanza.
2. La presente ordinanza ha efficacia per ventiquattro mesi a
decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 16 luglio 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 289
Articolo Originale sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Ultimo aggiornamento: Martedì 08 Settembre 2009 18:26
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